L’importo della quota associativa viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio Federale. A ciascun associato sarà rilasciata una tessera nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o Socio Sostenitore.

Ogni Socio Ordinario Militante è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 giugno dell’anno successivo.

Decorso il termine del 30 giugno, i Soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva del Movimento, decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.

I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. Essi sono iscritti nell’apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente perdita della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento.

I Soci Ordinari-Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Movimento e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti; devono essere iscritti alle Sezioni Comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.

La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l’iscrizione o l’adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche non autorizzate dall’organo competente.

Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l’espulsione automatica ed immediata dell’associato.

I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno solo dei genitori, potranno essere iscritti solo come Soci Sostenitori.

E’ intrasmissibile la quota o contributo associativo.